Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana come lingua propria della comunità dei sordi, in applicazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione e in ottemperanza alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.
      2. L'uso della lingua dei segni italiana gode di tutte le garanzie e dei provvedimenti conseguenti al riconoscimento di cui al comma 1.